| RIVISTA SEMESTRALE - ISSN 2421-0730 - ANNO X - NUMERO 2 - DICEMBRE 2024

ORDINAMENTO EUROPEO, TUTELA DEL MINORE E LIMITI ALLA CARCERAZIONE A FINI DI SALVAGUARDIA DEL RAPPORTO GENITORIALE CON FIGLI MINORI NEL SISTEMA PROCESSUALE PENALE ITALIANO di Giuseppe Bellantoni

Tenuto conto dell’affermazione – attesa l’evidente importanza e l’elevata delicatezza della materia e degli interessi giuridici ad essa sottesi – del riconoscimento dei diritti della famiglia; del dovere-diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli; della protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù, svariatamente e solennemente ribadita dalle Costituzioni dei vari Stati europei (cfr., con riguardo alla Costituzione italiana, gli artt. 29, 30 e 31), nonché da normative internazionali dal vastissimo àmbito operativo, quali la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, e da noi ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, non è di certo da sorprendersi se anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, firmata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che riprende e sostituisce la Carta proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e che è stata da noi ratificata con legge 2 agosto 2008, n. 130, si sia premurata di statuire ben solidi princìpi di tutela e di garanzia nelle predette materie.
In specie, per quanto più in specifico qui interessa, l’art. 24 della predetta Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dopo aver disposto che «i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere» (comma 1, primo periodo), stabilisce perentoriamente – peraltro facendo eco a quanto già affermato dall’art. 3, comma 1, della sopra indicata Convenzione ONU sui diritti del fanciullo – che «in tutti gli atti relativi a minori», sia che siano «compiuti da autorità pubbliche che da istituzioni private» (l’art. 3 della menzionata Convenzione ONU, dal suo canto, parla in modo ancor più dettagliato, in punto, di «istituzioni pubbliche o private», di «tribunali», di «autorità amministrative» o di «organi legislativi»), «l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente» (comma 2).
È così, allora, che la cognizione dei contenuti precettivi de quibus ben si presta a fornire lo spunto per una riflessione ad ampio raggio in ordine ad un peculiare tema, tanto importante quanto delicato: quello relativo ai limiti alla carcerazione posti, in genere, in funzione della tutela del rapporto genitoriale con figli minori.
Così da poter, con ciò, addivenire ad una non di certo inopportuna – e, peraltro, a quanto consta, del tutto inedita – ricostruzione sistematica della disciplina di questo particolare argomento nell’àmbito del sistema processuale penale italiano.

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